Sponsor-Partner-Patrocini
MED-LIMES
“Ai Confini del Mediterraneo”
Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo
Rassegna Internazionale del Cortometraggio
VIII Edizione
Salerno, 15-16-17 Maggio 2025
Regolamento per Sponsorizzazioni, Partnership e Patrocini
Regolamento per Sponsorizzazioni
Art. 1 – Finalità
1.1.Il presente regolamento disciplina l’attività di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi per ciò che riguarda l’organizzazione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo. La FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo” delega la società Medicert S.r.l. per la realizzazione di tutti i servizi operativi e l’acquisizione di eventuali sponsor.
1.2. I soggetti che facciano richiesta di sponsorizzazione dichiarano di conoscere, accettare e condividere i principi e gli scopi statuari della Fondazione pubblicati sul sito www.fonmed.it
1.3. La FONMED, nella persona del Presidente, può revocare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, il contratto di sponsorizzazione stipulato con soggetti terzi qualora ne venissero meno le condizioni.
Art. 2 – Definizioni
2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell’altra parte (eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve stata la realizzazione dell’evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto dall’effettivo ritorno di immagine;
b) per “sponsorizzatore” o “sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
c) per “sponsorizzato” o “sponsee”il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nelmettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor,
e) per sponsorizzazione finanziaria o pura quella in cui lo sponsor in cambio del diritto a sfruttare spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento di altra attività – come ad esempio l’esecuzione di lavori o prestazioni di servizi a carico di soggetti diversi;
f) per sponsorizzazione tecnica quella in cui lo sponsor, in cambio del diritto di sfruttare spazi per scopi pubblicitari, esegue lavori, presta servizi o fornisce beni.
Art. 3 – Lo Sponsor
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
– persone fisiche;
– persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali;
– le associazioni senza fini di lucro.
Art. 4 – Oggetto di Sponsorizzazione
Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:
– la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
– la fornitura di una prestazione di servizio;
– la fornitura di un contributo in denaro.
Art. 5 – Modalità di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti forme:
– presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazioni camerali, programma dell’evento, manifesti, locandine, cartella stampa, canali multimediali ecc.)
– partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
– diritto di associazione dell’immagine dell’Azienda Sponsor a quella dell’evento sponsorizzato per
proprie attività pubblicitarie;
– spazi sulla corrispondenza;
– spazi in occasione dell’evento;
– spazi sul sito web dell’azienda.
Art. 6 – Livelli di sponsorizzazione
La partecipazione alla Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo” consiste in tre diversi livelli di coinvolgimento di seguito specificati:
È inoltre possibile collaborare all’organizzazione dell’iniziativa in qualità di sponsor Tecnico per la fornitura di materiali oppure per contribuire ai costi vivi quali ad esempio cene, coffee break.
- Da 0 a 1000,00 euro – Silver Sponsor
Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:
– Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;
– Brochure illustrativa dell’evento;
– Cartellonistica promozionale
- Da 1000,00 a 3000,00 euro – Gold Sponsor
Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:
– Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;
– Brochure illustrativa dell’evento;
– Cartellonistica promozionale;
– Possibilità di aggiungere propri materiali informativi e promozionali
– Roll-up, flyer e banner.
- Oltre 3000,00 euro – Main Sponsor
Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:
– Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;
– Comunicati stampa;
– Brochure illustrativa dell’evento;
– Cartellonistica promozionale;
– Possibilità di aggiungere propri materiali informativi e promozionali
– Roll-up, flyer e banner;
– Riprese televisive;
– Possibilità di allestire corner box, show point.
Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto
nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) l’oggetto del contratto;
b) il valore della sponsorizzazione;
c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
d) la durata del contratto;
e) gli impegni e/o obblighi del soggetto sponsorizzato – sponsee;
f) forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato -sponsee;
g) disciplina dell’uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
h) gli impegni e/o obblighi dello sponsor e le modalità di gestione del logo del soggetto sponsorizzato – sponsee ove previsto;
i) l’eventuale diritto di “esclusiva”;
j) il recesso;
k) l’inadempimento e la risoluzione del contratto;
l) la risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto;
m) le spese e disposizioni contrattuali finali.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dalla Medicert S.r.l. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” indicato nel capitolato.
Art. 8 – Regolazione dell’esclusiva generale o delle esclusive commerciali
8.1. L’azienda Medicert srl può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva
generale o commerciale qualora ritenga che tali disposizioni contrattuali possano risultare utili per sollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di
proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
8.2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1:
a) la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto
in veste di sponsor;
b) la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale
ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.
8.3. L’azienda Medicert S.r.l. evidenzia la sussistenza o l’assenza di clausole di esclusiva generale o commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti.
8.4. In ogni caso, l’eventuale inserimento di clausole di esclusiva nei contratti di sponsorizzazione
non comporta incompatibilità con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali il patrocinio od
iniziative di sensibilizzazione correlate a spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.
Art. 9 – Utilizzo dei proventi e delle economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
Le somme introitate a titolo di corrispettivo dalle sponsorizzazioni saranno utilizzati per finanziare le attività della FONMED – “Fondazione Sud per lo Sviluppo e la Cooperazione nel Mediterraneo”, privilegiando la promozione, divulgazione e realizzazione dell’evento, programma, iniziativa o attività oggetto di sponsorizzazione.
Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
a) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
b) I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy (GDPR 2016/679).
c) Titolare del trattamento dei dati è la Medicert S.r.l. nella persona del legale rappresentante che adotta gli atti propedeutici alla sponsorizzazione.
d) I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici della Medicert S.r.l. tenuti all’applicazione del presente regolamento.
e) I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 11 – Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. n. 30/2005 ed s.m.i., nonché ad altra normativa specifica in materia.
Per informazioni e contatti rivolgersi a:
Medicert S.r.l., Via Benedetto Croce, 10. 84121 – Salerno.
E-Mail: info@medicert.net,
Tel: +39 089-220362
Regolamento Partnership
Art. 1 – Finalità
1.1 Il presente regolamento disciplina l’attività di partnership da parte di soggetti terzi per ciò che riguarda l’organizzazione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo. La FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo” delega la società Medicert S.r.l. per la realizzazione di tutti i servizi operativi e l’acquisizione di eventuali partners.
1.2 I soggetti che facciano richiesta di partnership dichiarano di conoscere, accettare e condividere i principi e gli scopi statuari della Fondazione pubblicati sul sito www.fonmed.it
1.3 La FONMED, nella persona del Presidente, può accettare e revocare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, il contratto di partnership stipulato con soggetti terzi qualora ne venissero meno le condizioni.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende coinvolgere nell’organizzazione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”, partners per la fornitura di beni, mezzi e risorse, garantendo un ritorno di immagine e valorizzazione del loro brand. La Partnership rappresenta la formula per stabilire e coordinare rapporti di reciproca collaborazione all’interno della manifestazione. La Partnership è dunque anche da intendersi, dalla parte dei destinatari terzi, il canale di contatto da privilegiare e da perseguire per proporre all’Organizzazione della Rassegna proposte di azioni congiunte.
Art. 3 – Il Partner
Possono presentare domanda per la partnership:
– Associazioni riconosciute e non riconosciute a carattere culturale, sociale e di promozione delle arti; – Cooperative Sociali; – Fondazioni; – Organi di informazione on-line e off-line.
Ogni altra organizzazione non compresa nell’esemplificazione dapprima esposta potrà comunque avanzare la propria istanza.
L’organizzazione della Rassegna si riserva di verificarne la congruenza con le finalità ultime della partnership oltre che con le forme associative riconosciute dall’ordinamento statale vigente.
Art. 4 – Oggetto di Partnership
Il contratto di Partnership può avere ad oggetto:
– la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
– la fornitura di una prestazione di servizio.
Art. 5 – Modalità di partnership
La modalità di partenariato è rivolta a garantire in maniera chiara i soggetti che entrano in contatto attraverso una procedura univoca e trasparente. Ai partners verrà garantita ampia visibilità attraverso:
a)La partecipazione e il coinvolgimento dei propri manager durante i giorni della manifestazione.
b)L’esposizione del brand e del logo su tutti i canali e i materiali di comunicazione quali:
Sito del Festival;
- Cataloghi dell’evento;
- Locandine;
- Materiali video di presentazione della Rassegna;
- Materiali di promozione e merchandising (cartelline, shopper, presentazioni, totem, roll up, ecc.);
- Affissioni promozionali.
- c)Le campagne di comunicazione sui principali media (anche online) e sui social
Art. 6 – Contratto di Partnership
La gestione della partnership viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) l’oggetto del contratto;
b) la durata del contratto;
c) gli impegni e/o obblighi del soggetto che richiede la partnership;
g) disciplina dell’uso dei loghi, marchi o segni distintivi del partner;
h) gli impegni e/o obblighi del partner e le modalità di gestione del logo del soggetto;
i) l’eventuale diritto di “esclusiva”;
j) il recesso;
k) l’inadempimento e la risoluzione del contratto;
l) la risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto;
m) le spese e disposizioni contrattuali finali.
Il contratto di partnership è sottoscritto dal partner e dalla FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”. Con il contratto di partnership viene anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” indicato nel capitolato.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
a) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. b) I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy (GDPR 2016/679). c) Titolare del trattamento dei dati è la FONMED, nella persona del legale rappresentante che adotta gli atti propedeutici alla partnership. d) I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici della FONMED tenuti all’applicazione del presente regolamento. e) I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 8 – Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. n. 30/2005 ed s.m.i., nonché ad altra normativa specifica in materia.
Per informazioni e contatti rivolgersi a:
FONMED – Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo.
Via Benedetto Croce 10, 84121 – Salerno.
E-Mail: info@fonmed.it
Tel: +39 089-220362
Regolamento per la richiesta di Patrocini Morali
Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina l’attività di richiesta di concessione del Patrocinio morale da parte della FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo” verso enti pubblici e/o privati nell’ambito dell’organizzazione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo.
Art. 2 – Definizioni
2.1. Il Patrocinio si configura come un’attestazione di apprezzamento e di adesione morale ai principi sociali e culturali della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”, Immagini e racconti dai confini del Mediterraneo promossa dalla FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”.
2.2. La concessione del Patrocinio da parte di enti pubblici e/o privati è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per la FONMED impegni, oneri o obblighi di erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, ordinario o straordinario, né la fornitura di servizi di supporto e/o l’assunzione di altre obbligazioni né la compartecipazione a spese organizzative degli eventi patrocinati.
2.3. Il Patrocinio si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi/istituzionali nel materiale di comunicazione e divulgazione dell’iniziativa (es. manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni ecc.) e sull’eventuale materiale formativo.
Art. 3 – Il Patrocinio morale
Il Patrocinio è discrezionalmente richiesto sulla base di decisione insindacabile dalla Fondazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che contribuiscano a promuovere, direttamente o indirettamente, l’immagine o le attività della FONMED, ovvero che siano di rilievo culturale, sociale o scientifico, purché coerenti con i principi dello Statuto.
Art. 4 – Modalità di richiesta del patrocinio morale
4.1. Il Patrocinio può essere richiesto esclusivamente ad enti, pubblici o privati, che diano garanzia di correttezza, affidabilità, autorevolezza, credibilità, che perseguano o abbiano scopo/oggetto/finalità di natura sociale, culturale o scientifica e che non ricadano in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi genere con la FONMED.
4.2. Il Patrocinio non ha ragion d’essere qualora non vengano rispettati da parte dei soggetti terzi almeno i seguenti criteri:
- coerenza e pertinenza dell’oggetto con le finalità istituzionali e statutarie della FONMED;
- assenza di elementi che possano recare danno e offuscamento all’immagine della FONMED.
4.3. Enti ed istituzioni non coerenti con le finalità istituzionali e statutarie della FONMED oppure partiti, movimenti politici e/o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino specifiche categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa non possono costituire soggetti ai quali possa essere richiesta la concessione di patrocinio morale.
4.4. Resta in ogni caso fermo, che in piena autonomia e a proprio insindacabile giudizio, la FONMED, nella persona del Presidente pro tempore, può rifiutare o revocare il Patrocinio, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
a) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. b) I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento Europeo Privacy (GDPR 2016/679). c) Titolare del trattamento dei dati è la FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”, nella persona del legale rappresentante che adotta gli atti propedeutici alla sponsorizzazione. d) I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici della FONMED – “Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo”, tenuti all’applicazione del presente regolamento. e) I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 7 – Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. n. 30/2005 ed s.m.i., nonché ad altra normativa specifica in materia.
Per informazioni e contatti rivolgersi a:
FONMED – Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo,
Via Benedetto Croce, 10.84121 – Salerno.
E-Mail: info@fonmed.it, Tel: +39 089-220362